Comunicato AIAF Afghanistan
25 Agosto 2021Il Fine Vita – Tra regolamentazione e casi pratici
12 Novembre 2021Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli articoli 6, 8 e 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ("direttiva sui diritti delle vittime)(1),
– visti gli articoli 21, 23, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), entrata in vigore il 1° agosto 2014,
– vista la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,
– vista l'osservazione generale n. 13 del Comitato sui diritti del fanciullo, del 18 aprile 2011, sul diritto del fanciullo a essere libero da ogni forma di violenza,
– vista la convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– vista la convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,
– vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali(2),
– vista la convenzione europea dei diritti dell'uomo,
– viste la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata il 18 dicembre 1979 e la raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere nei confronti delle donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sulla violenza contro le donne,
– visti il pilastro europeo dei diritti sociali e, in particolare, il principio 2,
– visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, e in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 5 sulla parità di genere e 16.2 volto a porre fine a all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti,
– vista la proposta di decisione del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, presentata dalla Commissione (COM(2016)0109),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152), in particolare il suo primo obiettivo di liberare donne e ragazze dalla violenza e dagli stereotipi,
– vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),
– vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020)0258),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 marzo 2019 dal titolo "2019 Report on equality between women and men" (Relazione del 2019 sulla parità tra donne e uomini) (SWD(2019)0101),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(3),
– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(4),
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere(5),
– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi(6),
– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere(7),
– vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo(8),
– visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile(9),
– visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("regolamento Bruxelles II bis")(10),
– visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),
– visto lo studio dell'EIGE del 12 giugno 2019 dal titolo "Understanding intimate partner violence in the EU: the role of data" (Capire la violenza da parte del partner nell'UE: il ruolo dei dati),
– visto lo studio dell'EIGE del 18 novembre 2019 dal titolo "A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for police" (Una guida alla valutazione e alla gestione dei rischi della violenza da parte del partner contro le donne per la polizia),
– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 3 marzo 2014, dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea),
– viste la piattaforma di meccanismi di esperti indipendenti sulla discriminazione e la violenza contro le donne (piattaforma EDVAW) e la relativa dichiarazione del 31 maggio 2019 dal titolo "Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody" (La violenza da parte del partner contro le donne è un fattore essenziale per la determinazione della custodia dei minori),
– vista la dichiarazione del 24 marzo 2020 della presidente del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Marceline Naudi, dal titolo "For many women and children, the home is not a safe place" (Per molte donne e bambini, la casa non è un posto sicuro), sulla necessità di far rispettare le norme della convenzione di Istanbul durante una pandemia,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0254/2021),
A. considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore centrale dell'UE e che dovrebbe essere rispecchiata in tutte le politiche dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati(11) e dalla Carta(12) e dovrebbe essere pienamente rispettato; che la violenza di genere in tutte le sue forme costituisce una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne e una violazione dei diritti umani radicata nella disuguaglianza di genere, che contribuisce a perpetrare e rafforzare; che questo tipo di violenza deriva da stereotipi di genere sui ruoli e sulle capacità delle donne e degli uomini, nonché dalle relazioni di potere diseguali nelle società e li mantiene; che la violenza di genere è diffusa e colpisce le donne a tutti i livelli della società, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale o dal paese di origine o residenza e che rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere; che le donne e i bambini non beneficiano della medesima protezione dalla violenza di genere in tutta l'UE a causa delle differenze tra le politiche e le normative degli Stati membri;
B. considerando che, nonostante i numerosi casi di riconoscimento formale e i progressi compiuti in materia di parità di genere, le donne sono tuttora discriminate e svantaggiate e persistono disuguaglianze sociali, economiche e culturali; che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere dell'EIGE per il 2020, nessuno Stato membro dell'UE ha ancora conseguito pienamente la parità tra donne e uomini; che i progressi dell'UE in materia di uguaglianza di genere sono ancora lenti e che l'indice migliora in media di un punto ogni due anni; che, a tale ritmo, ci vorranno quasi 70 anni prima che l'UE raggiunga l'uguaglianza di genere; che il Parlamento europeo ha già chiesto l'istituzione di una nuova formazione del Consiglio composta dai ministri e dai sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere;
C. considerando che le diverse forme di oppressione non esistono separatamente ma si sovrappongono e interessano le persone simultaneamente, dando origine a forme di discriminazione intersezionali; che la discriminazione basata sul genere è spesso legata alla discriminazione fondata su altri motivi, tra cui razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale;
D. considerando che il decennio in corso è caratterizzato da un attacco visibile e organizzato a livello mondiale e dell'UE contro l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, anche nell'UE;
E. considerando che l'uguaglianza di genere è una condizione essenziale per un'economia dell'UE innovativa, competitiva e prospera, che porti alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una maggiore produttività, soprattutto nel contesto della digitalizzazione e della transizione verso un'economia verde;
F. considerando che per violenza da parte del partner si intende qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica tra coniugi o partner precedenti o attuali, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato condivida o abbia condiviso la propria residenza con la vittima; che la violenza da parte del partner è una delle forme più diffuse di violenza di genere e che, secondo le stime, il 22 % delle donne ha subito violenze fisiche e/o sessuali e il 43 % di esse ha subito violenza psicologica da parte del partner(13); che le donne e i bambini sono colpiti in modo sproporzionato da questo tipo di violenza; che l'espressione "violenza domestica" designa "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"(14); che la violenza domestica è un problema sociale serio e spesso a lungo termine e nascosto, che causa un trauma fisico e/o psicologico sistematico con gravi conseguenze per le vittime e con un profondo impatto sul benessere emotivo, economico e sociale dell'intera famiglia, in quanto la violenza è commessa da una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare; che una percentuale compresa tra il 70 % e l'85 % dei minori conosce l'aggressore e che la stragrande maggioranza di tali bambini è vittima di persone di cui ha fiducia(15); che le vittime sono spesso soggette a un controllo coercitivo da parte dell'aggressore, caratterizzato da intimidazione, controllo, isolamento e abusi;
G. considerando che i tassi di violenza da parte del partner nelle comunità rurali e remote sono ancora maggiori rispetto a quelli nelle zone urbane; che i tassi di violenza da parte del partner sono maggiori per le donne delle zone rurali e remote, così come la frequenza e la gravità degli abusi fisici, psicologici ed economici da esse subiti, problema aggravato dal fatto che le vittime risiedono lontano dalle risorse e dai servizi disponibili dove potrebbero chiedere assistenza; che una scarsa comprensione della violenza domestica da parte dei servizi sanitari, sociali e giuridici nelle regioni rurali e remote può essere individuata quale problema significativo per le vittime di violenza da parte del partner;
H. considerando che a livello dell'UE i capifamiglia della maggior parte delle famiglie monoparentali sono madri sole, che sono particolarmente vulnerabili dal punto di vista economico, soprattutto nelle categorie a basso reddito, e hanno maggiori probabilità di lasciare precocemente il mercato del lavoro quando diventano genitori, il che le mette in una situazione di svantaggio quando cercano di rientrare nel mercato del lavoro; che nel 2019 il 40,3 % delle famiglie monoparentali nell'UE era a rischio di povertà o di esclusione sociale(16);
I. considerando che il 30 % delle donne vittime di molestie o abusi sessuali da parte dell'ex partner o del partner attuale ha altresì subito una violenza sessuale durante l'infanzia e che il 73 % delle madri vittime di violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner indica che almeno uno dei loro figli era a conoscenza degli episodi di violenza(17);
J. considerando che le misure di confinamento e distanziamento sociale durante la pandemia di COVID-19 sono state associate a un aumento esponenziale del numero e dell'intensità dei casi di violenza da parte del partner, violenza psicologica, controllo coercitivo e violenza online, con un aumento del 60 % delle chiamate di emergenza da parte di donne vittime di violenza domestica(18); che l'obbligo di rimanere a casa e l'allarmante aumento della "pandemia ombra" hanno reso difficoltoso l'accesso di donne e bambini a una protezione efficace, a servizi di sostegno e alla giustizia e hanno rivelato che le risorse e le strutture di sostegno sono insufficienti e che le vittime hanno un accesso limitato ai servizi di sostegno, il che comporta che molte di esse sono prive di una protezione adeguata e tempestiva; che gli Stati membri dovrebbero procedere a uno scambio delle migliori pratiche riguardo a misure specifiche per fornire assistenza tempestiva e accessibile alle vittime, tra cui l'istituzione di sistemi di invio di SMS di emergenza o la creazione di punti di contatto per chiedere aiuto nelle farmacie e nei supermercati; che, nonostante la diffusione del fenomeno, la violenza da parte del partner contro le donne continua a non essere sufficientemente denunciata nell'UE da parte delle vittime, delle loro famiglie, degli amici, dei conoscenti e dei vicini, per vari motivi, in particolare durante la pandemia di COVID-19, e che si registra una significativa mancanza di dati completi, confrontabili e disaggregati per genere che impedisce di valutare pienamente l'impatto della crisi; che l'indagine della FRA sulla violenza contro le donne indica che soltanto nel 14 % dei casi le vittime denunciano alla polizia gli episodi più gravi di violenza da parte del partner e che sistematicamente due terzi delle vittime donne non denunciano alle autorità, per paura o per mancanza di informazioni in merito ai diritti delle vittime o nella convinzione generale che la violenza da parte del partner sia una questione privata, che non dovrebbe essere resa pubblica(19);
K. considerando che la violenza domestica e di genere è aumentata a seguito delle misure di confinamento attuate durante la pandemia di COVID-19 e che, secondo la relazione di Europol più recente(20), gli abusi sessuali online nei confronti dei minori nell'UE sono drasticamente aumentati;
L. considerando che durante i periodi di confinamento è stato segnalato un aumento significativo della violenza domestica nei confronti delle persone LGBTI+, segnatamente i giovani;
M. considerando che anche la violenza economica nei confronti delle donne, sotto forma di danni patrimoniali, limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie, all'istruzione o al mercato del lavoro o mancato assolvimento delle responsabilità economiche come il pagamento dell'assegno alimentare, merita la dovuta attenzione, in quanto ostacolare l'indipendenza finanziaria e la ricchezza familiare si associa ad altre forme di violenza e comporta un'ulteriore trappola per le vittime; che le vittime finanziariamente non indipendenti sono spesso costrette a continuare a vivere con l'aggressore per evitare insicurezza finanziaria, mancanza di una fissa dimora o povertà e che tale tendenza è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19; che l'equa retribuzione e l'indipendenza economica sono essenziali per consentire alle donne di porre fine a una relazione caratterizzata da abusi e violenze; che in alcuni Stati membri l'applicazione delle decisioni dei giudici concernenti la compensazione finanziaria può obbligare la vittima a rimanere in contatto con l'aggressore, sottoponendola a un rischio di ulteriori abusi fisici ed emotivi;
N. considerando che i bambini possono essere anche vittima della cosiddetta "violenza assistita"(21) nell'ambiente domestico e familiare, quando sono testimoni di qualsiasi forma di maltrattamento perpetrata mediante atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica nei confronti di figure di riferimento o altre figure significative sul piano affettivo; che tale violenza ha conseguenze molto gravi sullo sviluppo psicologico ed emotivo del bambino e che è pertanto essenziale prestare la dovuta attenzione a questo tipo di violenza nelle disposizioni in materia di separazione e affidamento parentale, assicurando che l'interesse superiore del bambino sia considerato preminente, in particolare al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita nei casi di separazione; che la violenza assistita non è sempre facilmente riconoscibile e che le donne vittime di violenza domestica vivono in uno stato di tensione e di difficoltà emotiva; che nelle cause riguardanti sia la violenza domestica che le questioni relative alla protezione dei minori, i tribunali dovrebbero rivolgersi a esperti dotati delle conoscenze e degli strumenti per evitare decisioni sfavorevoli per la madre che non tengano adeguatamente conto di tutte le circostanze;
O. considerando che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità che aiuteranno i bambini e i giovani a creare rapporti sani, in particolare insegnando loro i ruoli di genere, la parità di genere, le dinamiche di potere nelle relazioni, il consenso e il rispetto dei limiti, e contribuisce a combattere la violenza di genere; che, secondo gli orientamenti tecnici internazionali dell'UNESCO in materia di educazione sessuale, l'inclusione nei programmi scolastici di un'educazione completa in materia di sessualità consente ai bambini e ai giovani di sviluppare conoscenze, attitudini positive e competenze in tale ambito, ivi compreso il rispetto dei diritti umani, della parità di genere, del consenso e della diversità, e responsabilizza i bambini e i giovani;
P. considerando che, per affrontare la questione dell'eliminazione della violenza di genere, è necessario basarsi su dati amministrativi coerenti e comparabili, fondati su un quadro solido e coordinato di raccolta dei dati; che gli attuali dati disponibili raccolti dalle autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati membri non riflettono appieno la portata della violenza da parte del partner e del suo impatto e dei suoi effetti a lungo termine sia sulle donne che sui minori, dal momento che la maggior parte degli Stati membri non raccolgono dati comparabili e disaggregati per genere sulla violenza né riconoscono la violenza da parte del partner come reato specifico, il che crea una zona grigia che rispecchia il fatto che la reale diffusione e incidenza della violenza domestica sia notevolmente non quantificata e non classificata; che mancano anche dati sull'aumento dei rischi e della diffusione della violenza da parte del partner per gruppi specifici, quali i gruppi di donne svantaggiati o discriminati;
Q. considerando che in alcuni Stati membri la violenza da parte del partner nei confronti delle donne è spesso trascurata e che nelle cause di affidamento dei minori, visite, contatti e accordi e decisioni in materia di visite sembra che le sentenze comunemente emesse prevedano l'affidamento condiviso o la autorità genitoriale condivisa; che il fatto di trascurare tale violenza porta a conseguenze disastrose per le donne e i bambini, che possono aggravarsi e sfociare in femminicidio e/o infanticidio; che le vittime di violenza da parte del partner necessitano di speciali misure di protezione; che la situazione delle vittime peggiora in maniera considerevole se esse dipendono economicamente o socialmente dall'autore del reato; che è pertanto essenziale tenere pienamente conto di questo tipo di violenza al momento di decidere in merito agli accordi di separazione e affidamento e affrontare le accuse di violenza prima delle questioni relative all'affidamento e alle visite; che i giudici degli Stati membri dovrebbero garantire che sia eseguita una valutazione globale nel rispetto del principio dell'"interesse superiore del minore", al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita, nell'ambito della quale il minore sia ascoltato, siano coinvolti tutti i servizi pertinenti, sia fornito sostegno psicologico e siano prese in considerazione le competenze di tutti i professionisti interessati;
R. considerando che sistematicamente le valutazioni dei rischi da parte delle autorità di contrasto nella maggior parte degli Stati membri non comprendono le informazioni fornite dai minori in merito alle loro esperienze di violenza da parte del partner;
S. considerando che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente in tutte le decisioni concernenti i minori, ivi comprese le controversie familiari, e che il diritto di ogni minore di mantenere contatti regolari con entrambi i genitori, insito nell'articolo 8 della convenzione europea sui diritti dell'uomo e nell'articolo 9 della convenzione sui diritti del fanciullo, dovrebbe essere limitato se necessario per l'interesse superiore del minore;
T. considerando che, a norma dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e degli articoli 4 e 16 della direttiva (UE) 2016/800, i minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano, anche nei procedimenti giudiziari e amministrativi, con modalità consone alla loro età e che le loro opinioni devono essere tenute in primaria considerazione in funzione dell'età e della maturità del minore;
U. considerando che due delle istituzioni più prestigiose in materia di salute mentale, l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Associazione psicologica americana, respingono l'uso della cosiddetta sindrome da alienazione parentale e concetti e termini simili, poiché possono essere utilizzati come strategia contro le vittime di violenza mettendo in discussione le loro competenze parentali, trascurando le loro affermazioni e ignorando le violenze cui sono esposti i minori; che, secondo la raccomandazione della piattaforma EDVAW, le accuse di alienazione parentale da parte di padri violenti nei confronti delle madri devono essere considerate una continuazione del potere e del controllo da parte delle agenzie e degli attori statali, ivi compresi quelli che decidono sull'affidamento dei minori(22);
V. considerando che le denunce anonime e le denunce successivamente ritirate dalle vittime possono ostacolare ulteriori indagini da parte delle autorità e rappresentare un ostacolo alla prevenzione di altri atti di violenza;
W. considerando che i procedimenti penali derivanti da una denuncia di violenza domestica sono spesso trattati in modo completamente separato dai procedimenti di separazione e di affidamento; che ciò può significare che viene ordinato un affidamento condiviso dei minori e/o sono imposti diritti di visita che mettono in pericolo i diritti e la sicurezza della vittima e dei minori; che ciò può avere conseguenze irreversibili per lo sviluppo mentale ed emotivo dei minori, compromettendo effettivamente il loro interesse superiore; che è pertanto necessario che gli Stati membri garantiscano che le vittime, in base alle loro esigenze, abbiano accesso gratuitamente a servizi riservati di assistenza alle vittime, agendo nell'interesse delle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale, anche attraverso un sistema di sostegno psicosociale — in particolare durante e dopo le procedure di interrogatorio — che tenga conto delle tensioni affettive associate alle circostanze;
X. considerando che, in base all'articolo 67 TFUE, l'Unione "realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali", per il quale l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti è un elemento fondamentale;
Y. considerando che è necessario garantire che la sicurezza e la protezione delle vittime siano considerate preminenti nei casi concernenti il diritto di famiglia e che non dovrebbero essere utilizzati meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, ad esempio la mediazione, nei casi in cui è presente una violenza nei confronti delle donne e dei bambini, prima o durante il procedimento giudiziario, al fine di evitare ulteriori danni alle vittime;
Z. considerando che la convenzione di Istanbul impone alle parti di adottare misure legislative o altre misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza domestica siano presi in considerazione nella determinazione dei diritti di affidamento e di visita in relazione ai minori e che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o di affidamento non pregiudichi i diritti e la sicurezza della vittima o dei suoi figli(23); che, otto anni dopo la sua approvazione, la convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata da sei Stati membri né dall'UE; che la convenzione di Istanbul costituisce il più importante quadro internazionale vigente per prevenire e contrastare la violenza di genere;
AA. considerando che l'affidamento condiviso in situazioni di violenza domestica espone le donne a un continuum di violenza prevenibile, costringendole a rimanere in prossimità geografica dei loro aggressori e sottoponendole a un'ulteriore esposizione alla violenza fisica e psicologica nonché ad abusi emotivi, che possono avere un impatto diretto o indiretto sui minori; che, nei casi di violenza da parte del partner, il diritto delle donne e dei bambini a essere protetti e a vivere una vita libera dalla violenza fisica e psicologica dovrebbe prevalere sulla preferenza per la custodia condivisa; che il maltrattamento dei minori da parte dei partner che commettono violenze può essere utilizzato per esercitare un potere sulla madre e commettere atti di violenza contro di lei, un tipo di violenza di genere indiretta nota in alcuni Stati membri come violenza vicaria;
AB. considerando che le linee telefoniche di assistenza rappresentano un canale fondamentale per ricevere sostegno, ma che solo 13 Stati membri hanno attuato la linea di assistenza telefonica dell'UE 116 006 per tutte le vittime di reati e che solo pochi Stati membri dispongono di linee specializzate per le vittime della violenza domestica;
AC. considerando che la violenza da parte del partner è intrinsecamente legata alla violenza contro i minori e agli abusi sui minori; che l'esposizione dei minori alla violenza domestica deve essere considerata una violenza nei confronti dei minori; che i minori che sono esposti a violenza domestica subiscono conseguenze negative sulla salute mentale e/o fisica, che potrebbero essere acute e croniche; che il maltrattamento nei confronti dei minori in situazioni di violenza contro le donne può continuare e aggravarsi nel contesto delle controversie genitoriali in materia di affidamento e assistenza; che la salute mentale e il benessere dei minori sono peggiorati a causa delle misure di contenimento messe in atto per affrontare la COVID-19; che il numero dei servizi per la salute mentale dei minori varia notevolmente tra gli Stati membri e in molti è insufficiente;
AD. considerando che la crescita in un ambiente domestico violento ha implicazioni molto negative per lo sviluppo fisico, emotivo e sociale del bambino e il suo successivo comportamento come adulto; che il fatto di essere esposti a violenze da piccoli, sia subendo maltrattamenti e/o assistendo a episodi di violenza da parte del partner, costituisce un fattore di rischio per diventare vulnerabile ai maltrattamenti, per commettere violenze da adulti o per sviluppare problemi comportamentali o di salute fisica o mentale;
AE. considerando che, nonostante i progressi, dalle recenti relazioni emerge che le vittime di reato non sono ancora in grado di esercitare pienamente i loro diritti nell'UE; che l'accesso ai servizi di sostegno è essenziale per le donne esposte alla violenza domestica; che vi è ancora un numero insufficiente di servizi di assistenza specializzati e generalisti per le vittime di violenza da parte del partner e che spesso le vittime incontrano difficoltà nell'ottenere giustizia a causa della mancanza di informazioni e di un sostegno e una protezione insufficienti; che le vittime spesso devono affrontare una vittimizzazione secondaria durante il procedimento penale e in caso di richiesta di risarcimento; che vi sono diversi casi in cui i funzionari delle autorità di contrasto e dei sistemi giudiziari non sono in grado di fornire un sostegno sufficiente alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e che le vittime di violenza di genere hanno persino subito un comportamento negligente o osservazioni inappropriate quando hanno denunciato la violenza; che le organizzazioni pubbliche e della società civile, in particolare quelle che operano con e per i minori e le vittime di violenza domestica e di genere, sono attori importanti nella prevenzione e nel trattamento della violenza domestica; che tali organizzazioni possono altresì apportare preziosi contributi alle politiche e alle normative data la loro esperienza di base; che i programmi di finanziamento dell'UE come il programma Giustizia e il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori possono essere utilizzati per sostenere le attività volte alla protezione e al sostegno delle vittime di violenza domestica e di genere, anche per garantire l'accesso alla giustizia e il finanziamento delle organizzazioni che operano con le vittime;
AF. considerando che i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento transfrontalieri sono di natura più complessa e di durata generalmente superiore; che l'aumento della mobilità all'interno dell'UE ha portato a un numero crescente di controversie transfrontaliere riguardanti la responsabilità genitoriale e la custodia dei minori; che il riconoscimento automatico delle sentenze nei procedimenti connessi ai diritti di affidamento in relazione alla violenza di genere è problematico in quanto la legislazione in materia di violenza di genere differisce in ogni Stato membro e non tutti gli Stati membri riconoscono la violenza da parte del partner come un reato e una forma di violenza di genere; che la Commissione deve intensificare gli sforzi per promuovere in tutti gli Stati membri l'attuazione coerente e concreta dei principi e degli obiettivi stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE; che gli Stati membri, in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, devono considerare preminente l'interesse superiore del minore in qualsiasi azione pubblica, anche nel trattare le controversie familiari transfrontaliere; che l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE prevede la possibilità di "stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni"; che l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità di "stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni" al fine di "garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione";
AG. considerando che l'articolo 82, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità di stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di "facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale", in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità;
Osservazioni generali
1. condanna con la massima fermezza tutte le forme di violenza di genere, di violenza domestica e di violenza nei confronti delle donne e deplora il fatto che in particolare le donne e i minori, in tutta la loro eterogeneità, continuino ad essere esposti a violenza da parte del partner, la quale costituisce una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità, incide anche sull'emancipazione economica delle donne ed è un fenomeno che si è aggravato durante la crisi della COVID-19;
2. ricorda che la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne ha osservato che la crisi della COVID-19 ha messo in luce la mancanza di una corretta attuazione delle convenzioni internazionali per la protezione delle donne e la prevenzione della violenza di genere; invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza l'aumento della violenza da parte del partner durante la pandemia di COVID-19 e li incoraggia a condividere le innovazioni, gli orientamenti, le migliori pratiche e i protocolli nazionali che si sono dimostrati efficaci nel contrastare la violenza da parte del partner e nel sostenere le vittime, soprattutto in situazioni di emergenza; chiede che la Commissione promuova tali pratiche; invita gli Stati membri e le autorità locali a misurare la portata della violenza di genere e a sostenere le vittime della violenza di genere e domestica garantendo loro sicurezza e indipendenza economica attraverso l'accesso ad alloggi specifici e a servizi pubblici essenziali quali sanità, trasporti e sostegno psicologico professionale; chiede che la Commissione elabori un protocollo dell'Unione europea sulla violenza nei confronti delle donne in situazioni di crisi e di emergenza al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne, sostenga le vittime durante emergenze quali la pandemia di COVID-19, crei un sistema di allarme sicuro e flessibile per le emergenze e preveda servizi di protezione per le vittime, come linee telefoniche di assistenza, alloggi sicuri e servizi sanitari, quali "servizi essenziali" negli Stati membri; evidenzia, in tale contesto, la necessità di adottare misure specifiche volte ad affrontare le disparità esistenti fra gli Stati membri in termini di leggi, politiche e servizi, come pure l'aumento della violenza domestica e di genere durante la pandemia di COVID-19;
3. sottolinea che gli autori dei reati spesso ricorrono all'azione legale per estendere il loro potere e il loro controllo e continuare a intimidire e instillare paura nelle loro vittime; pone l'accento, a tal riguardo, sul fatto che il minore e la richiesta di affidamento condiviso sono spesso manipolati dal genitore violento per mantenere il contatto con la madre in seguito alla separazione; sottolinea che gli autori dei reati spesso maltrattano i minori oppure minacciano di far loro del male o di sottrarli alle loro partner ed ex partner al fine di arrecare danno a queste ultime, il che ha gravi ripercussioni sullo sviluppo armonioso del minore; ricorda che anche questa è una forma di violenza di genere; osserva che la sospensione degli assegni alimentari può essere utilizzata dagli autori dei reati come minaccia e forma di abuso nei confronti delle loro vittime; sottolinea che tale pratica può causare gravi danni psicologici alle vittime e creare difficoltà finanziarie oppure aggravarle; invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che gli assegni alimentari siano versati alle vittime attraverso i finanziamenti alle vittime, onde evitare abusi finanziari e rischiare di arrecare ulteriori danni alle stesse;
4. accoglie con favore l'impegno a contrastare la violenza di genere assunto dalla Commissione nell'ambito della strategia per la parità di genere 2020-2025 e sottolinea l'importanza di un'attuazione piena e rapida dei suoi obiettivi fondamentali in tal senso; pone in rilievo le cifre allarmanti in materia di violenza di genere, da cui emerge che i comportamenti di tipo patriarcale devono essere modificati con urgenza; ricorda che è fondamentale intraprendere un'azione comune per far convergere verso l'alto e armonizzare i diritti delle donne in Europa; chiede pertanto l'istituzione di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere in seno al Consiglio europeo affinché i rappresentanti degli Stati membri possano tenere incontri periodici, legiferare e scambiare le migliori prassi; sottolinea che le misure tese a contrastare la violenza di genere e domestica devono integrare un approccio intersezionale per essere quanto più inclusive ed evitare qualsiasi forma di discriminazione;
5. evidenzia che la convenzione di Istanbul rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta alla violenza di genere nei confronti delle donne e alla violenza domestica; deplora il fatto che tale convenzione non sia stata ancora ratificata dall'Unione europea e che attualmente solo 21 Stati membri dell'UE l'abbiano ratificata; ne chiede una ratifica e un'attuazione rapide a livello nazionale e dell'Unione; esorta Bulgaria, Cechia, Lettonia, Lituania e Slovacchia e Ungheria a ratificare la convenzione di Istanbul; ribadisce la sua ferma condanna alla recente decisione del ministro della Giustizia polacco di avviare ufficialmente il recesso della Polonia dalla convenzione di Istanbul, il quale rappresenterebbe una grave battuta d'arresto sul piano della parità di genere, dei diritti delle donne e della lotta alla violenza di genere; invita la Commissione a continuare a elaborare un quadro globale di politiche, programmi e altre iniziative teso ad affrontare la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché ad assegnare risorse sufficienti e adeguate alle azioni relative all'attuazione della convenzione di Istanbul attraverso i suoi programmi di finanziamento tutelati dalle disposizioni del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e mediante la sezione Daphne; elogia tutte le campagne che promuovono la ratifica e l'attuazione della convenzione di Istanbul; sostiene l'intenzione della Commissione di continuare a sollecitare la ratifica della convenzione a livello dell'UE; condanna fermamente tutti i tentativi volti a screditare la convenzione di Istanbul e a vanificare i progressi compiuti nella lotta contro la violenza di genere, ivi compresa la violenza domestica, in atto in alcuni Stati membri; osserva con grande preoccupazione che l'attuazione efficace della convenzione è ancora frammentaria in tutta l'Unione; invita gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione di Istanbul a garantirne un'attuazione piena, efficace e concreta, accordando particolare attenzione all'articolo 31 della convenzione, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori, nonché che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o affidamento non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori;
6. chiede che la Commissione e il Consiglio aggiungano la violenza di genere all'elenco delle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto della particolare necessità di combattere tale reato sulla base di un fondamento comune; invita la Commissione a utilizzare tale articolo come base giuridica per proporre misure vincolanti e una direttiva quadro globale dell'UE volta a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere, compreso l'impatto della violenza da parte del partner su donne e minori, e contenente norme uniformi e obblighi di dovuta diligenza in materia di raccolta dei dati, prevenzione e indagine degli episodi di violenza, protezione delle vittime e dei testimoni, nonché perseguimento e punizione degli autori dei reati; ricorda che queste nuove misure legislative dovrebbero in ogni caso essere coerenti con i diritti, gli obblighi e gli obiettivi fissati nella convenzione di Istanbul nonché complementari alla sua ratifica; raccomanda che la convenzione di Istanbul deve essere considerata una norma minima e che si compiano ulteriori progressi per eliminare la violenza di genere e domestica;
7. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure specifiche per eliminare la violenza online, compresi le molestie online, il bullismo online e l'istigazione all'odio verso le donne, la quale colpisce in modo sproporzionato i minori e in particolare le ragazze, e ad affrontare in modo mirato l'aumento di tali forme di violenza di genere durante la pandemia di COVID-19; chiede che la Commissione proponga una normativa pertinente e qualsiasi altra azione possibile per eliminare l'istigazione all'odio e le molestie online;
8. deplora il fatto che, data la portata del fenomeno, la Commissione e gli Stati membri abbiano destinato fondi insufficienti alla lotta contro la violenza domestica; osserva che gli Stati membri che hanno aumentato tali fondi in misura significativa hanno ottenuto risultati, in particolare in termini di riduzione del numero di femminicidi; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i fondi destinati alla lotta contro la violenza domestica; è preoccupato per la frammentazione dei finanziamenti, la loro natura a breve termine e gli oneri amministrativi, che possono ridurre l'accesso delle associazioni ai finanziamenti e pertanto incidere sulla qualità del sostegno alle vittime di violenza domestica e ai loro figli; chiede che la Commissione e gli Stati membri favoriscano finanziamenti stabili e a lungo termine;
Protezione, sicurezza e sostegno per le vittime di violenza di genere – Affrontare la violenza da parte del partner nei diritti di affidamento e nelle decisioni relative alle visite
9. rammenta che, in tutte le azioni concernenti i minori, il loro interesse superiore deve essere considerato preminente; ricorda il diritto del minore separato da uno o da entrambi i genitori di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore; osserva che, in linea di principio, l'affidamento condiviso e le visite senza supervisione sono auspicabili al fine di garantire che i genitori godano di pari diritti e responsabilità, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore; sottolinea che l'attribuzione automatica per legge della responsabilità genitoriale a uno o a entrambi i genitori è in contrasto con l'interesse superiore del minore; ricorda che, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la valutazione dell'interesse superiore del minore è un'attività peculiare che dovrebbe essere effettuata in ogni singolo caso tenendo conto della situazione specifica di ciascun minore; evidenzia che la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l'interesse superiore del minore e con l'affidamento e l'assistenza condivisi, a causa delle sue gravi conseguenze per le donne e i minori, compreso il rischio di violenza successiva alla separazione e di atti estremi di femminicidio e infanticidio; sottolinea che, al momento di stabilire le modalità per l'attribuzione dell'affidamento e i diritti di accesso e visita, la protezione delle donne e dei minori dalla violenza e l'interesse superiore del minore devono essere di primaria importanza e dovrebbero prevalere su altri criteri; pone pertanto l'accento sul fatto che i diritti o le richieste degli autori o dei presunti autori dei reati durante e dopo i procedimenti giudiziari, anche per quanto riguarda la proprietà, la vita privata, l'affidamento dei minori, l'accesso, i contatti e le visite, dovrebbero essere determinati alla luce dei diritti umani delle donne e dei minori alla vita e all'integrità fisica, sessuale e psicologica e orientati al principio dell'interesse superiore del minore(24); sottolinea pertanto che la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l'attribuzione dell'affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l'unico modo per prevenire ulteriori violenze e la vittimizzazione secondaria delle vittime; evidenzia che l'attribuzione di tutte le responsabilità genitoriali a tale genitore deve essere accompagnata da meccanismi di compensazione pertinenti, ad esempio prestazioni sociali e l'accesso prioritario a servizi di assistenza collettiva e individuale;
10. sottolinea che l'incapacità di affrontare la violenza da parte del partner nelle decisioni relative ai diritti di affidamento e alle visite è una violazione per negligenza dei diritti umani alla vita, a una vita priva di violenza e al sano sviluppo di donne e minori; chiede con fermezza che qualsiasi forma di violenza, tra cui l'assistere a episodi di violenza nei confronti di un genitore o di una persona vicina, sia considerata nel diritto e nella pratica una violazione dei diritti umani e un atto in contrasto con l'interesse superiore del minore; è profondamente preoccupato per il numero allarmante di femminicidi in Europa, i quali rappresentano la forma più estrema di violenza nei confronti delle donne; esprime preoccupazione per l'inadeguatezza della protezione garantita alle donne, come dimostrato dal numero di femminicidi e infanticidi commessi dopo che le donne hanno denunciato le violenze di genere subite; sottolinea che, nell'interesse superiore del minore, in caso di femminicidio la responsabilità genitoriale del genitore imputato dovrebbe essere sistematicamente sospesa per l'intera durata del procedimento giudiziario; evidenzia inoltre che la prole dovrebbe essere esonerata dalle obbligazioni alimentari nei confronti di un genitore che è stato condannato per femminicidio; esorta gli Stati membri ad assicurare che l'accesso alla giustizia e al sostegno delle vittime sia disponibile, adeguato e gratuito per tutte le donne vittime di violenza da parte del partner, in tutta la loro eterogeneità e a prescindere dal loro status, nonché a fornire servizi di interpretazione ove necessario; invita gli Stati membri a garantire che i servizi tengano conto delle forme di discriminazione intersezionali cui sono vittime donne e minori; chiede che gli Stati membri rafforzino l'assistenza, il monitoraggio e la protezione delle donne che denunciano episodi di violenza di genere; invita gli Stati membri a garantire che i servizi di sostegno adottino un approccio coordinato all'individuazione delle donne a rischio, in modo da garantire che tutte queste misure siano disponibili e accessibili a tutte le donne e le ragazze che rientrano nella loro giurisdizione; sottolinea che, quando l'autore di un reato è arrestato in flagranza di reato, la vittima dovrebbe essere condotta in un luogo sicuro e la protezione dei minori dall'aggressore dovrebbe essere obbligatoria e altresì che, qualora non sussistano le condizioni giuridiche per l'arresto, il presunto responsabile della violenza dovrebbe in ogni caso essere immediatamente allontanato dall'abitazione della vittima e tenuto a distanza dal luogo di lavoro della stessa per prevenire il rischio di ulteriori violenze;
11. invita gli Stati membri a mettere a punto sistemi che consentano a terzi e associazioni di gestire le visite dei minori all'ex partner violento, onde ridurre l'esposizione delle madri vittime di violenza domestica qualora il loro partner precedente abbia mantenuto un diritto di visita o di alloggio o diritti di affidamento condiviso; è del parare che tali meccanismi debbano essere accessibili alle donne non appena denunciano una violenza domestica; ritiene che tale compito richieda competenze specifiche e che i responsabili della supervisione dei minori debbano ricevere una formazione adeguata; reputa che detti meccanismi debbano essere gestiti da associazioni e istituzioni specializzate;
12. esprime preoccupazione per le notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda la lotta alla violenza di genere; è preoccupato per la situazione delle donne vittime di violenza di genere che vivono in zone in cui mancano le strutture di sostegno e vi sono difficoltà di accesso alla giustizia e ai servizi pubblici e giuridici per difendere i loro diritti; esprime preoccupazione per la distribuzione non uniforme dei servizi di sostegno specialistico negli Stati membri e invita questi ultimi ad assicurare una ripartizione geografica appropriata dei servizi di sostegno specialistico immediato, nel breve e nel lungo periodo, destinati alle vittime a prescindere dal loro status di soggiorno e dalla loro capacità o volontà di cooperare nei procedimenti giudiziari nei confronti dei presunti autori dei reati; invita gli Stati membri a garantire un accesso universale a servizi giuridici e a servizi e risposte personalizzati nei contesti specifici in cui la violenza da parte del partner ha luogo nelle zone rurali; sottolinea la necessità di creare reti tra diversi servizi e programmi al fine di combattere efficacemente i casi di violenza di genere nei confronti delle donne nelle regioni rurali e remote; chiede che la Commissione e gli Stati membri valutino la possibilità di assegnare fondi dell'UE a tale questione, in particolare fondi destinati allo sviluppo regionale;
13. si compiace della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), che affronterà le esigenze specifiche delle vittime di violenza di genere, inaugurando un approccio specifico alla violenza psicologica nei confronti delle donne e analizzando l'impatto sulla loro salute mentale a lungo termine; invita la Commissione, nella sua valutazione della direttiva sui diritti delle vittime, a ovviare alle attuali lacune nella legislazione dell'UE, a verificare se la dimensione di genere della vittimizzazione sia tenuta in considerazione in modo adeguato ed efficace, in particolare per quanto riguarda le norme internazionali relative alla violenza nei confronti delle donne, come quelle stabilite nella convenzione di Istanbul, nonché a rafforzare adeguatamente la normativa in materia di diritti, protezione e risarcimento delle vittime; chiede che si continuino a promuovere i diritti delle vittime anche attraverso gli strumenti esistenti, come ad esempio l'ordine di protezione europeo; esorta la Commissione ad assicurare che tutti gli Stati membri recepiscano la direttiva sui diritti delle vittime nei loro ordinamenti nazionali e la attuino in modo completo e accurato, in modo che le vittime di violenza da parte del partner abbiano pieno accesso a una gamma di servizi di sostegno, anche attraverso servizi specialistici e generici come la linea di assistenza telefonica 116 006 per le vittime di reato;
14. raccomanda agli Stati membri di prevedere meccanismi alternativi per le vittime che non sporgono denuncia, affinché possano esercitare i diritti riconosciuti alle vittime di violenza da parte del partner, quali i diritti sociali e lavorativi, ad esempio attraverso relazioni di esperti redatte da servizi pubblici specialistici che conferiscono lo status di vittima di violenza di genere;
Protezione e sostegno: accesso alla protezione giuridica, agli alloggi di emergenza e ai finanziamenti alle vittime
15. sottolinea il ruolo fondamentale del sostegno economico alle vittime per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento; pone l'accento sul fatto che la maggioranza delle donne si impoverisce durante i procedimenti di separazione e divorzio e che alcune donne rinunciano a rivendicare la loro quota equa e i loro diritti per paura di perdere l'affidamento dei figli; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione al rischio che la situazione di precarietà delle vittime di violenza domestica si aggravi durante i procedimenti di separazione e divorzio; sottolinea la necessità di eliminare le barriere economiche che possono spingere una donna a non denunciare le violenze subite; evidenzia che l'equa retribuzione e l'indipendenza economica sono fattori fondamentali per consentire alle donne di porre fine a relazioni caratterizzate da abusi e violenze; invita gli Stati membri ad attuare misure specifiche per affrontare la violenza economica, per proteggere il capitale e il reddito delle vittime di violenza di genere e per istituire un quadro che garantisca decisioni rapide ed efficaci in materia di assegni alimentari per i figli, al fine di garantire l'emancipazione, la sicurezza finanziaria e l'indipendenza economica delle vittime di violenza di genere, consentendo loro di assumere il controllo delle proprie vite, anche attraverso il sostegno alle donne imprenditrici e lavoratrici; chiede che la Commissione e gli Stati membri promuovano e sostengano tale indipendenza; accoglie con favore la proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati(25) e la proposta di misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva(26); sottolinea l'importanza di attuare la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare(27) in quanto fondamentale per i genitori di famiglie monoparentali, dal momento che li aiuta a far fronte alla loro specifica situazione lavorativa e agli obblighi familiari, ad esempio garantendo la disponibilità di strutture di assistenza accessibili e adeguate; invita gli Stati membri a garantire un sostegno finanziario adeguato e meccanismi di compensazione per le vittime e a istituire un meccanismo per coordinare, monitorare e valutare periodicamente l'attuazione e l'efficacia delle misure volte a prevenire la violenza economica nei confronti delle donne;
16. invita gli Stati membri a promuovere e garantire il pieno accesso a una protezione giuridica adeguata, a udienze efficaci e a provvedimenti restrittivi, a centri di accoglienza e servizi di consulenza, nonché a finanziamenti alle vittime e programmi di emancipazione finanziaria per le donne vittime di violenza da parte del partner; chiede che gli Stati membri garantiscano sostegno alle madri e ai loro figli vittime di violenza domestica attraverso un sostegno comunitario, educativo e finanziario, ad esempio i finanziamenti alle vittime per le donne vittime di violenza domestica, onde assicurare che tali madri dispongano dei mezzi necessari per prendersi cura dei figli e non ne perdano l'affidamento; invita gli Stati membri ad applicare procedure particolari basate su norme minime comuni e a fornire sostegno alle vittime di violenza domestica, al fine di evitare che diventino nuovamente vittime a causa dell'affidamento condiviso o della perdita totale dell'affidamento dei figli; chiede che gli Stati membri garantiscano che le spese legali delle vittime di violenza domestica siano coperte qualora queste ultime non dispongano di risorse sufficienti, e assicurino loro una difesa adeguata da parte di avvocati specializzati in situazioni di violenza domestica; invita la Commissione a valutare l'elaborazione di norme minime in materia di ordini di protezione in tutta l'UE; chiede che gli Stati membri assicurino che le vittime di violenza da parte del partner abbiano accesso a servizi di sostegno psicologico e consulenza in ogni fase dei loro procedimenti giuridici;
17. deplora la carenza di soluzioni adeguate in termini di alloggi di emergenza e temporanei per le vittime di violenza da parte del partner e i loro figli; invita gli Stati membri a istituire spazi di accoglienza di emergenza specifici per le situazioni di violenza da parte del partner e a renderli accessibili in qualsiasi momento, al fine di garantire servizi di accoglienza e protezione adeguati, più diffusi e di migliore qualità alle donne vittime di violenza domestica e agli eventuali minori coinvolti; chiede che la Commissione e gli Stati membri assegnino risorse adeguate alle autorità pertinenti, anche mediante progetti, e che siano finanziati la creazione e il potenziamento dei centri di accoglienza, nonché altre misure appropriate che consentano alle donne vittime di violenza di beneficiare, con riservatezza, di un ambiente sicuro e vicino;
18. deplora che le donne possano trovarsi in situazioni in cui non dispongono di sostegno sociale, sanitario e psicologico adeguato; chiede che gli Stati membri garantiscano la fornitura di un sostegno medico e psicologico efficace, accessibile, universale e di qualità alle vittime di violenza di genere, tra cui servizi per la salute sessuale e riproduttiva, soprattutto in periodi di crisi in cui tale sostegno deve essere considerato essenziale, ad esempio investendo nella telemedicina per assicurare la continuità della fornitura di servizi di assistenza sanitaria;
19. invita gli Stati membri a predisporre un'assistenza medica incentrata sul paziente che consenta di individuare tempestivamente gli abusi domestici, a organizzare interventi terapeutici da parte di professionisti e a istituire programmi di alloggio e servizi giuridici per le vittime che potrebbero contribuire in modo significativo a ridurre le conseguenze della violenza da parte del partner e a prevenirla;
20. chiede che gli Stati membri esaminino le opzioni virtuali di assistenza alle vittime di violenza, incluse quelle in materia di salute mentale e consulenza, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze esistenti nell'accesso ai servizi di tecnologia dell'informazione;
21. incoraggia le buone pratiche già esistenti in alcuni Stati membri per prevenire ulteriori violenze, come la registrazione dei numeri di telefono delle vittime in elenchi speciali relativi agli atti persecutori e alla violenza da parte del partner, al fine di accordare priorità assoluta a possibili chiamate future in situazioni di emergenza e di agevolare interventi di contrasto efficaci;
Protezione e sostegno per i minori
22. evidenzia l'importanza di stabilire, a livello dell'UE, definizioni giuridiche comuni e norme minime in materia di lotta alla violenza di genere e di protezione dei figli delle vittime di violenza di genere, dal momento che la violenza da parte del partner, la violenza assistita e la violenza vicaria non sono riconosciute da molti ordinamenti giuridici; pone l'accento sul fatto che i bambini testimoni di atti di violenza nel loro ambiente familiare non sono riconosciuti come vittime di violenza di genere, il che ha ripercussioni dirette sulla raccolta di dati nei settori di polizia e giudiziario e sulla cooperazione transfrontaliera; sottolinea la necessità di conferire lo status di vittima di violenza di genere nei procedimenti penali e di indagine ai minori che sono testimoni di atti di violenza da parte del partner o che subiscono violenza vicaria, affinché possano beneficiare di una migliore protezione giuridica e di un'assistenza adeguata; raccomanda pertanto di istituire procedure sistematiche di controllo, in particolare dal punto di vista psicologico, dei minori vittime e testimoni di violenza domestica, per far fronte ai disturbi generati da tali episodi nella loro vita ed evitare che reiterino tali violenze una volta adulti; invita altresì gli Stati membri ad introdurre misure apposite in materia della cosiddetta violenza assistita, incluse disposizioni relative ad aggravanti specifiche;
23. invita gli Stati membri a organizzare una campagna annuale di informazione rivolta ai minori e di sensibilizzazione sui loro diritti; chiede che gli Stati membri istituiscano centri specifici per assistere i minori vittime di violenza, dotati di pediatri e terapisti specializzati nella violenza di genere; invita gli Stati membri a predisporre punti di contatto per i minori che siano facilmente accessibili, anche per telefono, e-mail, chat online, ecc., dove i medesimi possano parlare e porre domande nonché denunciare gli episodi di violenza subiti da loro stessi, da un genitore e da un fratello o una sorella nonché dove possano ottenere informazioni e consulenza o indirizzati a ulteriori organizzazioni per ricevere maggiore assistenza;
24. sottolinea che il minore deve, in particolare, avere l'opportunità di essere ascoltato, il che è fondamentale per determinare cosa sia nel suo interesse superiore in sede di esame dei casi di custodia e affidamento familiare, a seconda della sua età e della sua maturità; evidenzia che in tutti i casi, ma soprattutto nei casi in cui si sospetta una violenza da parte del partner, tali audizioni dovrebbero essere condotte in un ambiente a misura di minore da professionisti qualificati, quali medici o psicologi, compresi professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile, al fine di analizzare l'effetto della fiducia negli altri sullo sviluppo armonioso del minore e di evitare di aggravare il trauma e la vittimizzazione subiti; chiede l'adozione di norme minime dell'UE sulle modalità di svolgimento di tali audizioni; sottolinea l'importanza di assicurare un livello adeguato di assistenza psicologica e psichiatrica e di consulenza sociale a lungo termine alle vittime e ai loro figli per l'intera durata del processo di recupero in seguito all'abuso;
25. sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione e di adottare procedure e norme specifiche per i casi in cui la vittima o il minore coinvolto è una persona con disabilità o appartenente a un gruppo particolarmente vulnerabile;
26. accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione di una strategia globale volta a tutelare i minori vulnerabili e a promuovere una giustizia a misura di minore; sottolinea la necessità di tutelare i diritti dei minori più vulnerabili, prestando particolare attenzione ai minori con disabilità, alla prevenzione e al contrasto della violenza e alla promozione della giustizia a misura di minore; chiede un'attuazione piena e rapida della strategia da parte di tutti gli Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per porre fine agli abusi sessuali e lo sfruttamento a danno dei minori investendo in misure preventive e programmi di trattamento finalizzati a impedire ai colpevoli di commettere nuovi reati, offrendo un sostegno più efficace alle vittime e rafforzando la cooperazione tra le autorità di contrasto e le organizzazioni della società civile; sottolinea che nei sospetti casi di abusi su minori occorre agire prontamente per garantire la sicurezza del bambino e per fermare e prevenire ulteriori o potenziali violenze, rispettando il diritto del minore a essere ascoltato durante tutto il processo; ritiene che tale intervento dovrebbero prevedere una valutazione immediata del rischio e una protezione che si avvalga di un'ampia gamma di misure efficaci, tra cui misure provvisorie o ordinanze di allontanamento o di protezione durante le indagini sui fatti; rammenta la necessità di applicare il principio della celerità a tutti i procedimenti giudiziari in cui sono coinvolti minori; sottolinea che i giudici competenti in materia di abusi sui minori dovrebbero essere specializzati anche nella violenza di genere;
27. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per porre fine agli abusi sessuali a danno di minori investendo in misure preventive e individuando programmi specifici destinati a potenziali autori di reati e un sostegno più efficace alle vittime; invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto e le organizzazioni della società civile per combattere gli abusi sessuali a danno di minori e lo sfruttamento sessuale dei minori;
28. sottolinea che la violenza nei confronti di minori può anche essere ricondotta alla violenza di genere, in quanto testimoni della violenza perpetrata contro le loro madri o in quanto sono essi stessi vittime di abusi, inflitti talvolta per esercitare indirettamente potere sulle loro madri o per abusarne psicologicamente; osserva che i programmi a sostegno dei minori esposti alla violenza domestica sono fondamentali per ridurre al minimo i danni a lungo termine; invita gli Stati membri a continuare a gestire programmi innovativi per rispondere alle esigenze di tali bambini, ad esempio formando gli operatori che lavorano con i minori affinché siano in grado di individuare i primi segnali di allarme, fornire risposte e sostegno adeguati e prestare un efficace sostegno psicologico ai minori durante i procedimenti penali e civili in cui sono coinvolti; raccomanda vivamente agli Stati membri di istituire procedure sistematiche di controllo dei minori vittime e testimoni di violenze domestiche, compreso il sostegno psicologico, per far fronte ai disturbi causati nella loro vita da tali situazioni ed evitare che ripetano tali violenze nella loro vita da adulti;
Prevenzione: formazione di personale specializzato
29. chiede uno sviluppo coerente ed efficace delle capacità e una formazione mirata obbligatoria per i professionisti che si occupano della violenza di genere, degli abusi sui minori e, in generale, della violenza domestica in tutte le sue forme e meccanismi, compresa la manipolazione, la violenza psicologica e il controllo coercitivo; sottolinea che tale formazione mirata dovrebbe quindi rivolgersi a magistrati, funzionari delle autorità di contrasto, operatori della giustizia specializzati, personale medico forense, operatori sanitari, assistenti sociali, insegnanti e professionisti dell'infanzia, nonché ai funzionari pubblici attivi in questi settori; chiede che tale formazione ponga inoltre l'accento sulle conseguenze della violenza da parte del partner per i diritti dei minori, la loro protezione e il loro benessere; chiede che tale formazione migliori la conoscenza e la comprensione di tali professionisti in merito alle misure di protezione esistenti, oltre alla sicurezza, all'impatto del reato, alle esigenze delle vittime e alle modalità per affrontare tali esigenze e fornisca loro competenze adeguate per comunicare al meglio con le vittime e sostenerle; auspica che tale formazione consenta loro anche di valutare la situazione utilizzando strumenti affidabili di valutazione dei rischi e individuare indizi di un abuso; sottolinea la necessità di valutare meccanismi mediante i quali i professionisti coinvolti possano individuare tali indizi; chiede che tale formazione si concentri in via prioritaria sulle esigenze e sulle preoccupazioni delle vittime e riconosca che la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica devono essere affrontate attraverso un approccio specifico, sensibile alle specificità di genere e basato sui diritti umani che rispetti le norme e le misure nazionali, regionali e internazionali; invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare e finanziare tale formazione; ricorda l'importanza della rete europea di formazione giudiziaria a tale riguardo; sottolinea che alle organizzazioni pubbliche della società civile che operano con e per i minori e le vittime di violenza domestica e di genere dovrebbe essere chiesto di offrire tali formazioni, o almeno essere coinvolte, in modo da condividere le loro conoscenze e competenze ottenute da esperienze pratiche; invita la Commissione ad agevolare e coordinare questo tipo di formazione, concentrandosi in particolare sui casi transfrontalieri;
30. invita gli Stati membri a garantire che i loro servizi di polizia e giustizia siano adeguatamente finanziati, attrezzati e formati per gestire le denunce di violenza domestica e darvi risposta; deplora che la carenza di finanziamenti e i tagli di bilancio di tali servizi possano portare a un vizio di procedura, alla mancanza di informazioni per coloro che sporgono denuncia in merito allo stato di avanzamento della procedura e a ritardi eccessivi che non sono compatibili con la necessità di protezione delle vittime e la loro ripresa; sottolinea l'importanza del ruolo svolto da operatori sociali e psicologici nei dipartimenti di polizia nel favorire l'assistenza concreta e umana alle vittime di violenza domestica; chiede agli Stati membri di fornire le risorse necessarie a tutte le associazioni che aiutano le donne vittime di violenza e i loro figli; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione al fine di adottare misure che migliorino l'individuazione delle vittime di violenza domestica e da parte del partner e che rafforzino la posizione delle vittime e dei testimoni affinché rendano pubblico e denuncino il reato in quanto in molti casi la violenza domestica non viene denunciata;
31. invita la Commissione e la rete europea di formazione giudiziaria a istituire una piattaforma dell'UE per l'apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche tra gli operatori forensi e i responsabili politici di vari Stati membri che lavorano in tutti i settori pertinenti;
32. raccomanda vivamente agli Stati membri di istituire tribunali e sezioni specializzati, nonché leggi, formazione, procedure e orientamenti adeguati per tutti i professionisti che si occupano delle vittime di violenza da parte del partner, anche sensibilizzando in merito alla violenza e agli stereotipi di genere, al fine di evitare discrepanze tra le decisioni giudiziarie e la discriminazione o la vittimizzazione secondaria durante i procedimenti giudiziari, medici, di polizia, di protezione dei minori e di tutela, assicurandosi che i minori e le donne siano debitamente ascoltati e che sia data priorità alla loro protezione e a una loro indennizzazione; sottolinea la necessità di rafforzare i tribunali o le sezioni dedicati e una giustizia attenta ai minori e alle donne vittime, di istituire unità di valutazione globale che si occupino di violenza di genere costituite da medici forensi, psicologi e operatori sociali che collaboreranno con i servizi pubblici specializzati nella violenza di genere e incaricati di assistere le vittime; sottolinea l'importanza che le misure giuridiche di protezione siano pienamente applicate per proteggere le donne e i minori dalla violenza e che tali misure non siano limitate o ristrette dalla patria podestà; esorta a rinviare le decisioni sull'affidamento congiunto fino a quando non sia stato indagato in maniera adeguata sulla violenza domestica e non sia stata condotta una valutazione dei rischi;
33. sottolinea la necessità di riconoscere l'interconnessione dei procedimenti penali, civili e di altro tipo al fine di coordinare le risposte giudiziarie altre risposte legali alla violenza da parte del partner e suggerisce pertanto agli Stati membri di adottare misure che colleghino il caso penale e civile di una famiglia, affinché si possano evitare efficacemente discrepanze tra le decisioni giudiziarie e altre decisioni legali che danneggiano i minori e le vittime di violenza; deplora l'assenza di misure provvisorie volte a tutelare le vittime e di meccanismi temporanei intesi a sospendere la potestà genitoriale del genitore violento durante i procedimenti giudiziari, che di solito dura diversi anni; invita gli Stati membri a sperimentare e sviluppare tali misure di protezione; invita, a tal fine, gli Stati membri a organizzare la formazione di tutti i professionisti nonché i volontari coinvolti in tali procedimenti e a coinvolgere le organizzazioni della società civile che operano con e per i minori e le vittime in tali formazioni; invita le competenti autorità nazionali a migliorare il coordinamento fra i tribunali favorendo i contatti fra le procure, per consentire di risolvere urgentemente le questioni attinenti alle responsabilità parentali e per assicurare che i tribunali della famiglia siano in grado di considerare tutte le questioni relative alla violenza di genere contro le donne nel determinare i diritti di affidamento e di visita;
34. invita gli Stati membri a istituire una piattaforma per lo scambio costante di migliori pratiche tra i tribunali civili e penali, gli operatori forensi che trattano casi di violenza domestica e di genere, abusi sui minori, separazione e affidamento e tutti gli altri portatori di interessi pertinenti;
35. invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere le organizzazioni della società civile pertinenti, in particolare quelle che operano con e per i minori nonché le vittime di violenza domestica e di genere, nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione di politiche e normative; chiede di fornire un sostegno strutturale a livello unionale, nazionale e locale per tali organizzazioni della società civile, ivi compreso il sostegno finanziario, per aumentare la loro capacità di reazione e difesa nonché per assicurare un accesso adeguato per tutti ai loro servizi, comprese attività di consulenza e di sostegno;
36. ribadisce il pieno sostegno al rafforzamento della capacità dei prestatori di servizi in tutti i settori (giustizia, attività di contrasto, sanità, servizi sociali) di registrare e mantenere banche dati aggiornate; invita gli Stati membri a istituire buone pratiche e orientamenti nazionali, nonché a fornire una formazione in materia di sensibilizzazione alla violenza domestica per il personale a tutti i livelli in ogni settore in prima linea, in quanto essenziale per fornire una risposta sensibile alle donne in cerca di protezione; invita gli Stati membri a monitorare i servizi per settori e a fissare i bilanci necessari in linea con le esigenze;
37. raccomanda alle autorità nazionali di procedere, in particolare, alla redazione e diffusione di linee guida per i professionisti coinvolti in casi di violenza da parte del partner e diritti di affidamento, tenendo conto dei fattori di rischio (propri del minore, familiari, ambientali, sociali, di recidiva violenza) per permettere la valutazione della violenza intima, a supporto dei diritti del minore e della donna;
38. osserva che tali linee guida e orientamenti dovrebbero sostenere i professionisti della salute nella diffusione nel loro ambiente professionale di una consapevolezza pubblica dell'impatto determinante della violenza contro le donne, compresa la violenza da parte del partner, per la salute mentale delle stesse;
39. sottolinea l'importanza, in tali procedure, del ruolo di tutti gli esperti forensi e i professionisti pertinenti quali medici, psicologi clinici forensi e operatori sociali che forniscono consulenza legale e psicologica in materia di assistenza non solo alle donne vittime di abusi o violenze domestiche, ma anche ai minori coinvolti, in particolare quando l'ambiente in cui vivono non è idoneo a proteggerne la salute, la dignità, l'equilibrio emotivo e la qualità della vita; ricorda pertanto la necessità che gli operatori forensi e i professionisti coinvolti possano beneficiare, tra l'altro, di orientamenti tratti da una serie di dati, prassi e migliori pratiche a livello di UE; osserva come, ai fini giuridici, le competenza tecniche e mediche specifiche dei medici forensi li rendono i professionisti più idonei ad assistere gli specialisti (pediatri, ginecologi e psicologi) nel loro operato, disponendo di un'adeguata formazione e competenza tecnica che consente loro di riconoscere i segni di una violenza, procedendo ove ne sussistano gli estremi a soddisfare gli obblighi di denuncia, oltre a costituire un raccordo con l'autorità giudiziaria;
40. ricorda le disposizioni della direttiva sui diritti delle vittime; sottolinea che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni connesso a tale violenza; chiede pertanto di prestare attenzione agli atteggiamenti di colpevolizzazione delle vittime nella società, anche tra i professionisti nell'ambito del sistema di giustizia penale; invita a riconoscere e affrontare la violenza istituzionale, comprese tutte le azioni e omissioni delle autorità e dei funzionari pubblici tese a ritardare, ostacolare o impedire l'accesso ai servizi pubblici o l'esercizio dei diritti delle vittime, e a mettere in atto sanzioni e misure appropriate per la protezione e il risarcimento delle vittime; sottolinea l'importanza fondamentale di prevedere la formazione, le procedure e gli orientamenti per tutti i professionisti che si occupano delle vittime al fine di aiutarli a individuare i segni di violenza da parte del partner anche senza denunce esplicite da parte delle vittime; suggerisce che tali linee guida e orientamenti debbano prevedere misure volte a promuovere programmi di trattamento sicuri, rispettosi e non colpevolizzanti per le donne vittime di violenza, inclusa la violenza da parte del partner, e a diffondere i migliori trattamenti per tali donne e i loro figli; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione delle denunce anonime e le denunce successivamente ritirate garantendo procedure efficaci e rapide per proteggere le vittime, e assicurando la responsabilità dei partner violenti; incoraggia la creazione di banche dati delle autorità di contrasto che archivino tutti i dettagli relativi a denunce di violenza da parte del partner sporte dalla vittima o da una parte terza, al fine di monitorare e prevenire ulteriori episodi di violenza; chiede di rafforzare l'istruzione e la sensibilizzazione delle comunità, nonché la formazione e l'educazione sulla violenza domestica nei servizi sociali e di polizia nelle zone rurali e remote, sottolineando l'importanza dell'istruzione per informare e sostenere i minori, nonché di programmi per la risoluzione dei conflitti, modelli positivi e ruoli cooperativi;
Prevenzione: affrontare i pregiudizi e gli stereotipi di genere – istruzione e sensibilizzazione
41. esprime preoccupazione per l'impatto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, che spesso portano a una risposta inadeguata alla violenza di genere contro le donne e a una mancanza di fiducia nei loro confronti, in particolare per quanto riguarda le accuse ritenute false di abusi sui minori e di violenza domestica; esprime preoccupazione anche per la mancanza di una formazione specifica per giudici, pubblici ministeri e professionisti del diritto; sottolinea l'importanza di misure volte a combattere gli stereotipi di genere e i pregiudizi patriarcali attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione; invita gli Stati membri a monitorare e combattere la cultura di denigrazione della voce delle donne; condanna l'uso, l'affermazione e l'accettazione di teorie e concetti non scientifici nei casi di affidamento che puniscono le madri che tentano di denunciare casi di abuso di minori o violenza di genere impedendo loro di ottenere l'affidamento o limitandone i diritti genitoriali; sottolinea che la cosiddetta "sindrome da alienazione parentale" e concetti e termini analoghi, che si fondano solitamente su stereotipi di genere, operano a scapito delle donne vittime di violenza domestica, colpevolizzando le madri per aver alienato i figli dal padre, mettendo in discussione le competenze genitoriali delle vittime, ignorando la testimonianza del bambino e i rischi di violenza cui sono esposti i figli e pregiudicando i diritti e la sicurezza della madre e dei bambini; esorta gli Stati membri a non riconoscere la sindrome di alienazione parentale nella loro prassi giudiziaria e nel loro diritto e a scoraggiarne o addirittura proibirne l'uso nei procedimenti giudiziari, in particolare durante le indagini per accertare l'esistenza della violenza;
42. sottolinea l'importanza delle campagne di sensibilizzazione che consentono ai testimoni (in particolare ai vicini e ai colleghi di lavoro) di individuare i segni della violenza domestica (in particolare la violenza non fisica) e forniscono orientamenti su come sostenere e assistere le vittime; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione, di informazione e di patrocinio per contrastare i pregiudizi e gli stereotipi di genere, nonché la violenza domestica e di genere in tutte le sue forme, quali la violenza fisica, le molestie sessuali, la violenza online, la violenza psicologica e lo sfruttamento sessuale, in particolare per quanto riguarda le misure di prevenzione e i sistemi flessibili di allerta di emergenza di nuova creazione, e a incoraggiare le denunce in coordinamento e in cooperazione con le organizzazioni femminili riconosciute e specializzate; sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente tutte le strutture pubbliche nel realizzare campagne di sensibilizzazione;
43. sottolinea che la punizione efficace degli aggressori è essenziale sia per impedire ulteriori violenze sia per rafforzare la fiducia nelle autorità pubbliche, in particolare da parte delle vittime; sottolinea, tuttavia, che la pena detentiva non è di per sé sufficiente a prevenire la violenza futura e che sono necessari programmi specifici di riabilitazione e rieducazione; invita gli Stati membri, secondo quanto previsto all'articolo 16 della convenzione di Istanbul, ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti; sottolinea che, così agendo, gli Stati membri devono accertarsi che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretta cooperazione con i servizi specializzati di sostegno alle vittime; sottolinea che l'educazione è centrale per eliminare la violenza di genere e la violenza da parte del partner in particolare; invita gli Stati membri ad attuare programmi di prevenzione, anche attraverso l'educazione su temi quali l'uguaglianza tra donne e uomini, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale e l'educazione alla sessualità adeguata all'età, appropriati al livello cognitivo degli allievi, nei curricula formali e a tutti i livelli di istruzione, in linea con la strategia per la parità di genere 2020-2025; sottolinea che un'educazione completa e adeguata all'età in materia di relazioni e sessualità è fondamentale per proteggere i minori dalla violenza e fornire loro le competenze necessarie per creare relazioni sicure e prive di violenza sessuale, di genere e da parte del partner; invita la Commissione a sostenere programmi che mirino a prevenire la violenza di genere, anche attraverso la sezione Daphne del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori al fine di assicurare misure di prevenzione efficaci;
44. invita gli Stati membri a incoraggiare iniziative volte a eliminare i pregiudizi radicati tuttora alla base del divario di genere nell'assistenza;
45. sottolinea che le strategie volte a prevenire la violenza da parte del partner dovrebbero includere azioni volte a ridurre l'esposizione alla violenza durante l'infanzia, insegnando le abilità necessarie per creare relazioni sicure e sane, nonché combattendo le norme sociali che promuovono la supremazia e il comportamento autoritario degli uomini sulle donne o altre forme di comportamento sessista;
46. invita la Commissione a promuovere campagne di sensibilizzazione e istruzione e lo scambio di buone pratiche a livello dell'UE quale misura necessaria per prevenire la violenza domestica e di genere e creare un clima di tolleranza zero nei confronti della violenza, così come un ambiente più sicuro per le vittime; evidenzia il ruolo strategico dei media al riguardo; sottolinea, tuttavia, che in alcuni Stati membri i femminicidi e i casi di violenza di genere sono tuttora presentati in termini che assolvono il partner violento; sottolinea che i media e la pubblicità dovrebbero astenersi dal diffondere messaggi misogini e sessisti, compresa la scusante, la legittimazione o la minimizzazione della violenza e delle responsabilità dei partner violenti; ritiene che la violenza domestica derivi anche da un approccio sessista alla genitorialità; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a combattere gli stereotipi di genere e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nelle responsabilità genitoriale, con un'equa distribuzione delle responsabilità parentali, garantendo che alle donne non venga attribuito uno status subordinato; invita la Commissione ad agevolare lo scambio delle migliori pratiche a livello di Unione in relazione alle misure di prevenzione, protezione e azione penale e alle misure volte a contrastare la violenza, anche per quanto riguarda la loro attuazione pratica; invita gli Stati membri a integrare tale campagna dell'UE diffondendo informazioni su dove le vittime e i testimoni possono denunciare questo tipo di violenza, anche dopo la fine della campagna, tenendo conto della specificità della crisi COVID-19, per concentrarsi anche sull'impatto sui bambini; invita la Commissione a sostenere attività nelle scuole e in altri contesti che sensibilizzino i minori e quanti lavorano con i minori sui temi concernenti i reati e i traumi, su dove trovare aiuto, su come denunciare i problemi e su come sviluppare la resilienza;
Cooperazione tra Stati membri, anche nei casi transfrontalieri
47. sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni tra i tribunali, le autorità centrali degli Stati membri e gli organi di polizia, in particolare in relazione ai casi di affidamento transfrontaliero; auspica che le norme rivedute ai sensi del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori(28) rafforzino la cooperazione tra i sistemi giudiziari per determinare in modo efficace l'interesse superiore del minore, indipendentemente dallo status matrimoniale dei loro genitori o dalla costituzione familiare, e gli interessi delle vittime della violenza da parte del partner; sottolinea l'importanza, per il medici forensi o a qualsiasi altro professionista coinvolto, di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni relative alla violenza da parte del partner, quando ritenga che tale violenza metta in pericolo la vita della vittima adulta o del minore e che la vittima non sia in grado di proteggersi a causa della costrizione morale o economica derivante dalla presa esercitata dall'autore della violenza, cercando di ottenere il consenso della vittima adulta; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'applicazione e l'attuazione efficace del regolamento Bruxelles II bis; deplora, a tale riguardo, che la sua più recente revisione non sia riuscita ad ampliare l'ambito di applicazione alle unioni registrate e alle coppie non sposate; è del parere che ciò porti alla discriminazione e a situazioni potenzialmente pericolose per le vittime e i figli delle unioni registrate e delle coppie non sposate; ricorda che il campo di applicazione e gli obiettivi del regolamento Bruxelles II bis sono fondati sul principio di non discriminazione in base alla nazionalità tra i cittadini dell'Unione e sul principio della fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento in merito all'attuazione e all'impatto di tali regolamenti, anche nel contesto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento, al più tardi entro agosto 2024;
48. sottolinea che, sebbene tutte le controversie familiari abbiano un profondo impatto emotivo, le cause transfrontaliere sono ancor più delicate e giuridicamente complesse; sottolinea la necessità di un livello elevato di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito a questioni complesse quali gli accordi di affidamento a livello transfrontaliero e le obbligazioni alimentari, ivi compresa la necessità di garantire chiarezza in merito ai diritti e agli obblighi dei genitori e dei figli in ciascun paese; sottolinea che gli Stati membri potrebbero contribuire a una più rapida risoluzione di tali casi transfrontalieri di diritto di famiglia istituendo un sistema di sezioni specializzate all'interno dei tribunali nazionali, comprese unità dedicate alla violenza di genere, composte da personale medico forense, psicologi e altri professionisti pertinenti, che lavorerebbero in coordinamento con i servizi pubblici specializzati nella violenza di genere e incaricati di assistere le vittime; chiede di prestare particolare attenzione alla situazione delle famiglie monoparentali e al recupero transfrontaliero dell'assegno di mantenimento, poiché l'applicazione pratica delle disposizioni attualmente in vigore, ossia il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e la Convenzione delle Nazioni Unite sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, che stabilisce obblighi giuridici per la riscossione transfrontaliera degli assegni di mantenimento, rimane problematica; sottolinea che è necessario applicare gli strumenti giuridici in materia di recupero transfrontaliero dell'assegno di mantenimento, sensibilizzando al tempo stesso il pubblico in merito alla loro disponibilità; invita pertanto la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri per individuare i problemi pratici legati alla riscossione degli assegni di mantenimento in situazioni transfrontaliere e per assisterli nello sviluppo di strumenti efficaci per far rispettare gli obblighi di pagamento; sottolinea l'importanza della questione e le sue conseguenze sulle famiglie monoparentali nonché i rischi di povertà;
49. esorta gli Stati membri a continuare ad analizzare i dati e le tendenze riguardanti la prevalenza di tutte le forme di violenza domestica e di genere e le relative denunce, come pure le conseguenze per i minori, mentre sono in atto misure di confinamento e durante il periodo immediatamente successivo;
50. invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare la cooperazione al fine di adottare misure che rafforzino la posizione delle vittime di violenza da parte del partner affinché rendano pubblico e denuncino il reato in quanto in molti casi tale forma di violenza non viene denunciata; prende atto dell'impegno della Commissione di effettuare una nuova indagine dell'UE sulla violenza di genere, i cui risultati saranno presentati nel 2023; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare strettamente al fine di istituire un meccanismo permanente che fornisca, su base regolare, dati armonizzati, precisi, affidabili, comparabili, di qualità e disaggregati per genere a livello di UE sulla prevalenza, le cause e le conseguenze per le donne e i bambini e sulla gestione della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento, facendo pieno uso delle capacità e delle competenze dell'EIGE e di Eurostat; ricorda che fornire statistiche nazionali sulla violenza di genere è un'azione ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma per il mercato unico per il periodo 2021-2027; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i dati siano disaggregati, tra l'altro, per età, orientamento sessuale, identità di genere, caratteristiche sessuali, razza e origine etnica e condizione di disabilità per garantire l'acquisizione delle esperienze delle donne in tutta la loro diversità; osserva che ciò contribuirà a una migliore comprensione della portata e delle cause del problema, comprese le categorie socioeconomiche più colpite dalla violenza di genere e altri fattori determinanti, nonché diversi quadri giuridici e politiche dei vari paesi, che possono essere esaminati attentamente attraverso confronti dettagliati tra paesi per individuare i quadri strategici che potrebbero influenzare il verificarsi della violenza; insiste inoltre sull'importanza della raccolta, da parte degli Stati membri, di dati statistici sui procedimenti amministrativi e giudiziari relativi all'affidamento di minori nei casi di violenza da parte del partner, e in particolare sull'esito delle sentenze e sui motivi su cui si basano le decisioni di affidamento e diritti di vista;
51. invita la Commissione a promuovere campagne di sensibilizzazione a livello dell'UE quale misura necessaria per prevenire la violenza domestica e creare un clima di tolleranza zero nei confronti della violenza;
o
o o
52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(2) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.
(3) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.
(4) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0379.
(6) Testi approvati, P9_TA(2021)0024.
(7) Testi approvati, P9_TA(2021)0025.
(8) GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.
(9) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.
(10) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
(11) Articolo 2 e articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e articoli 8, 10, 19 e 157 TFUE.
(12) Articoli 21 e 23 della Carta.
(13) Relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea).
(14) La Convenzione di Istanbul.
(15) Consiglio d'Europa, "Human Rights Channel: Stop Child Sexual Abuse in Sport", consultato il 21 luglio 2021.
(16) Eurostat, "Children at risk of poverty or social exclusion" (Bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale), dati estratti nell'ottobre 2020.
(17) Relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Violence against women: An EU Wide Survey" (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea).
(18) Dichiarazione rilasciata alla stampa dal dott. Hans Henri P. Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, il 7 maggio 2020 dal titolo "During COVID-19 pandemic, violence remains preventable, not inevitable" (Durante la pandemia di COVID-19 la violenza continua ad essere prevenibile e non inevitabile).
(19) Relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea).
(20) Relazione di Europol del 19 giugno 2020 dal titolo "Exploiting isolation: offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic" (Approfittarsi dell'isolamento: responsabili e vittime delle violenze sessuali online sui minori durante la pandemia di COVID-19);
(21) Relazione esplicativa del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
(22) Dichiarazione della piattaforma EDVAW del 31 maggio 2019 dal titolo "Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody" (La violenza da parte del partner contro le donne è un fattore essenziale nella determinazione dell'affidamento dei minori).
(23) Articolo 31 della convenzione di Istanbul.
(24) Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere nei confronti delle donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19.
(25) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682), presentata dalla Commissione il 28 ottobre 2020.
(26) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)0093), presentata dalla Commissione il 4 marzo 2021.
(27) Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).
(28) GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1.